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 Guida in stato di ebbrezza: è nullo il prelievo del sangue, richiesto dalla P.G, senza l’avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore

 

La Corte di Cassazione, sez. IV penale, con la sentenza n. 46386 del 23 ottobre 2015 (depositata il 23 novembre 2015) ha stabilito che in caso di incidente stradale, il prelievo ematico che non sia già stato effettuato dal personale sanitario, ma sia richiesto dalla Polizia giudiziaria all’esclusivo fine dell’accertamento del tasso alcolemico, non può essere effettuato in caso di espresso dissenso dell’indagato (non si ritiene, invece, sufficiente l’implicita manifestazione di volontà contraria), ed è nullo se non preceduto dall’avviso al conducente della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.

Il concetto di malattia giuridicamente rilevante

 

La malattia giuridicamente rilevante, cui fanno riferimento l’art. 582 c.p., che punisce la lesione personale, e l’art. 590 c.p., che punisce le lesioni personali colpose, non comprende tutte le alterazioni di natura anatomica, che possono anche mancare, ma comprende quelle alterazioni da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo processo patologico o una compressione, anche non definitiva ma significativa, di funzioni dell’organismo. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, sez. IV penale, con la sentenza n. 22156 del 26 maggio 2016, in riferimento al caso di un medico radiologo che, refertando i radiogrammi dell’esame tac, per colpa generica e specifica aveva

Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (art. 2 d.l. 463/1983)

Il d.lgs. 8/2016, in tema di depenalizzazione di taluni reati, ha introdotto importanti novità in ordine al reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (art. 2 d.l. 463/1983). Se il datore di lavoro omette di versare all’ente previdenziale le ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per un importo superiore ad euro 10.000 annui, si configura il reato punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad euro 1.032. Se, invece, l’importo delle ritenute previdenziali ed assistenziali non versate all’INPS è inferiore ad euro 10.000, il datore di lavoro integra l’illecito amministrativo cui consegue il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra i 10.000 e i 50.000 euro.
in ogni caso, perché si configuri l’illecito in questione deve sussistere la prova della materiale corresponsione della retribuzione ai lavoratori dipendenti.


Non punibili per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. anche i reati di guida in stato di ebbrezza e di rifiuto di sottoporsi all’alcoltest

Non punibili per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. anche i reati di guida in stato di ebbrezza e di rifiuto di sottoporsi all’alcoltest. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con le sentenze n. 13681 e n. 13682 del 25.02.2016 (depositate il 06.04.2016), si sono espresse circa il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto anche al reato di guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l (art. 186, comma 2 lett. b, C.d.S.), al reato di guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (art. 186, comma 2 lett. c, C.d.S.), ed al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza (art. 186, comma 7, C.d.S.).

    

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